Accesso Civico

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
L'accesso civico a documenti di pubblicazione obbligatoria è regolato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". La pagina web http://www.ordingfg.it/node/90 e il modulo per la richiesta di accesso civico sono state strutturate al fine di semplificarne l'utilizzo da parte degli utenti.
 
Responsabile della Trasparenza
RPCT Ing. Edoardo Lancione – ordine.foggia@ingpec.eu
Titolare del potere sostitutivo
Presidente dell'Ordine – ordine.foggia@ingpec.eu
Chi può inoltrare la richiesta
Chiunque
Oggetto della richiesta
Documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa, nella sezione "Amministrazione Trasparente", la pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 
Accoglimento della richiesta
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Responsabile della trasparenza, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Modalità di presentazione richiesta
Nella sezione "Amministrazione Trasparente" è pubblicato il modulo da inoltrare al Responsabile della Trasparenza a mezzo PEC all'indirizzo ordine.foggia@ingpec.eu. In seconda istanza, al superamento dei tempi massimi di evasione previsti, la richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo PEC al Presidente del Consiglio dell'Ordine, come titolare del potere sostitutivo, all'indirizzo ordine.foggia@ingpec.eu.
Tempi di evasione istanza
Il Responsabile della Trasparenza è tenuto ad evadere l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Evasione dell'istanza
Il Responsabile della Trasparenza pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente" nell'area dedicata l'oggetto della richiesta, e ne dà comunicazione al richiedente indicando il link di accesso.
 
 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'accesso civico generalizzato è regolato dagli articoli 5 e 5bis del D.Lgs. n. 97/2016
"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".
 
Responsabile della Trasparenza
RPCT Ing. Edoardo Lancione – segreteria1@ordingfg.itordine.foggia@ingpec.eu
Chi può inoltrare la richiesta
Chiunque
Oggetto della richiesta
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5 c.2 bis, 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 33/13, ha come oggetto: documenti, informazioni o dati in possesso dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia.
La richiesta di accesso generalizzato deve pertanto indicare i documenti o i dati richiesti ovvero consentire all'Ordine di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti
L'Ordine inoltre:
  • Non è tenuto a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso.
  • Non è tenuto a rielaborare informazioni in suo possesso.
  • È tenuto a operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.
Accoglimento della richiesta
Sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo da non permettere all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia l’identificazione dei documenti o delle informazioni richieste. In questo caso il Responsabile chiede di precisare l'oggetto della richiesta. Se la richiesta riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessati individuati dall'art. 5 bis c.2, se l'Ordine individua dei privati controinteressati, comunica loro la richiesta. Nel caso in cui l'accesso sia consentito dall'Ordine nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.
Controinteressati
Qualora la richiesta di accesso civico generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia ne dà comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante l'invio di copia con PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento. Il controinteressato può a sua volta presentare con PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'Ordine provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato.
Come presentare la richiesta
Ai sensi del comma 3 dell'art.5 D.Lgs. 33/2013, l'istanza può essere presentata per via telematica inoltrando il modulo all’uopo predisposto al Responsabile della Trasparenza a mezzo PEC all'indirizzo ordine.foggia@ingpec.eu unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. In alternativa l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso la Segreteria dell'Ordine presentando il modulo indirizzato al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine Ingegneri della provincia di Foggia, Corso Roma n.88/sc.A, 71121 Foggia.  Se l'istanza non è sottoscritta dall'interessato in presenza del Responsabile RPCT dell’Ordine, deve essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Termini di evasione della richiesta
Il RPCT dell’Ordine è tenuto ad evadere l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con provvedimento motivato, dando comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. Nel caso in cui l'accesso sia consentito dall'Ordine   nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Evasione dell’istanza
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia:
  • Risponde esclusivamente sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso.
  • Non è tenuto a rielaborare informazioni in suo possesso.
  • Fornisce le informazioni così come sono già detenute, organizzate, gestite e fruite.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico in risposta alla richiesta di accesso generalizzato è gratuito, fatti salvi eventuali costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
D.Lgs 33/13 Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico (introdotto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 97/2016)
L'accesso civico di cui all'art. 5, co.2 è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
 
L'accesso di cui all'art. 5, co. 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
 
Modulistica:
 
Allegati: