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Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(Articolo sostituito dall'Art. 31 del D.Lgs. n. 97 del 2016)
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) I dati previsti dall'Articolo 1, Comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) Gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'Articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'Articolo 2 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.


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